Pratiche paesaggistiche
La Convenzione Europea del 2000 ha definito il paesaggio come “quella parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Esso è tutelato dalla normativa nazionale e regionale, rispettivamente tramite il D.Lgs n. 42/2004 e il Piano Paesaggistico regionale (PPR). Nelle aree sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, sia per interventi di nuova edificazione, che per modifiche dello stato dei luoghi sugli immobili esistenti, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione paesaggistica. Essa verifica la compatibilità fra bene paesaggistico tutelato ed intervento in progetto (art.146, D.Lgs 42/2004). Per interventi di lieve entità si può richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata (art. 12, dl 83/2014). Non è consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nel caso in cui l’immobile, realizzato in assenza di valutazione di compatibilità, abbia causato l’aumento di superfici utili o di volumi. È possibile presentare domanda di compatibilità paesaggistica per interventi (art. 167, D.Lgs 42/2004, agg. art. 27, d.lgs. 157/2006):
- che non abbiano determinato aumento di superfici e volumi
- interventi esterni di manutenzione ordinaria o straordinaria
Il nostro staff si propone per la verifica della sussistenza del vincolo e per redigere la richiesta di autorizzazione paesaggistica.